È costituita ai sensi degli artt. 2, 9, 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile una libera associazione denominata “ASSOCIAZIONE LA RETE DI EMMA ONLUS”, con sede legale in Giussano (MB) alla Via Udine n. 20/C, e sedi sociali ed operative in ambito locale, provinciale e regionale. L’eventuale variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e non richiederà formale variazione del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà dispone l’apertura di uffici e sedi secondarie in altre città, purché in Lombardia. L’Associazione deve indicare chiaramente la sua qualità di associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L’Associazione, che esclude tassativamente qualsiasi finalità di lucro, sia diretta sia indiretta, persegue, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, che si concretizza nelle attività istituzionali di seguito indicate. L’Associazione, in via principale, intende contribuire, in maniera indiretta, al finanziamento di Enti ed Associazioni , Fondazioni e/o ONLUS che operano nell’ambito della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell’età infantile, indirizzata allo studio — finalizzato al miglioramento delle procedure terapeutiche, di patologie di particolare rilevanza sociale, quali tumori solidi dell’età pediatrica ed adolescenziale La beneficenza verso i citati Enti, Associazioni, Fondazioni e/o Onlus viene effettuata attraverso erogazioni gratuite, in denaro e/o in natura, nei confronti degli stessi. “-L’Associazione può inoltre finanziare, tramite medesimi soggetti, ricerche scientifiche ed organizzare manifestazioni nell’ambito di altre discipline (come la violenza sui soggetti deboli: minori, donne, anziani, malati ecc.) solo a condizione che esse siano utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo specifico dell’Associazione. Detta valutazione deve essere effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà, infine, svolgere ogni attività giudicata dal Consiglio di Amministrazione idonea, utile, necessaria, ovvero di supporto, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare, particolare, a solo titolo esemplificativo, potrà: organizzare eventi, banchi solidali, serate culturali e tutto ciò non espressamente scritto ma attinente ai fini dell’Associazione; promuovere organizzare e partecipare a manifestazione, convegni, incontri, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire un rapporto tra l’Associazione medesima, gli operatori dei settori di intervento della stessa ed i componenti la società civile; partecipare a progetti con intento sociale di accoglienza del disagio sanitario e psicologico del bambino e della sua famiglia; collaborare con altre associazioni di volontariato cercando di essere sempre connessa al consenso e alla realtà del territorio L’Associazione intende porsi come soggetto di riferimento con momenti di riflessione sulla realtà del bambino e sulle situazioni in cui si manifesta un disagio di qualsiasi natura.
La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050, con facoltà dell’Assemblea di deliberare una proroga.
Il patrimonio dell’Associazione è inalienabile; esso è costituito dalle quote associative, dai contributi liberali erogali dagli associati e da ogni altro provento, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all’ Associazione. Il patrimonio stesso potrà altresì essere incrementato con beni mobili e/o immobili che potranno pervenire all’Associazione a seguito di oblazioni, donazioni, eredità e legati; l’Associazione opererà per il conseguimento dei propri fini istituzionali utilizzando i frutti del suddetto patrimonio ed i proventi derivanti dalle attività di cui al precedente articolo 2.Qualora l’entità di detto patrimonio dovesse, dalla Legge, essere fissata in un ammontare definito il Consiglio dell’Associazione è investito di ogni potere per ogni atto rivolto e necessario per dare esecuzione a detto adeguamento. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del Comitato. Le quote sociali sono intrasferibili.
Sono soci, oltre ai soci costituenti, tutte le altre persone fisiche e giuridiche le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione, facciano domanda di ammissione, a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio. In caso si tratti di persone fisiche, possono essere soci persone di ambo i sessi, di accertata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, specificandone i motivi e, l’aspirante socio, entro 30 giorni, ha facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
I soci assumono le seguenti qualifiche soci fondatori: sono i soci costituenti; soci sostenitori: sono i soci che contribuiscono all’attività dell’Associazione con donazioni o interventi finanziari o di altra natura, di particolare importanza; essi devono essere proclamati dal Presidente o vice Presidente; soci ordinari: sono tutti gli altri soci.
I soci sono tenuti a versare all’atto dell’ammissione, e successivamente ogni anno, la quota associativa che sarà fissata di anno in anno dal Consiglio. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni recesso — da comunicare per iscritto al Consiglio con preavviso di almeno 3 mesi – , per morosità accertata dal Consiglio nel pagamento della quota associativa per almeno 5 anni consecutivi, per indegnità dichiarata dall’Assemblea sulla base accertata e motivata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell’Associazione. In caso di esclusione per indegnità la delibera del Consiglio deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea, che lo esaminerà nel corso della prima riunione.
L’Assemblea dell’Associazione è convocata dal Consiglio e può tenersi in qualunque luogo, purché in Italia. L’Assemblea deve pure essere convocata su richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci, ed indicante gli argomenti da trattare. In tal caso la relativa convocazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare, spedito, anche via fax od e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata anche tre giorni prima a mezzo fax o e-mail. In alternativa il Consiglio può deliberare la convocazione mediante la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio.
Tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica assunta dai medesimi, compongono l’Assemblea e possono partecipare ad essa, purché in regola nel pagamento delle quote associative. Essi sono titolari dei diritti ed assoggettati ai doveri che ;lo statuto attribuisce loro; in particolare è garantito ad ognuno di essi l’elettorato attivo e passivo, cosi come previsto dal presente statuto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può cumulare a suo favore più di cinque deleghe Per la validità delle adunanze dell’Assemblea in prima convocazione occorre l’intervento, personalmente o per delega, della metà più uno dei soci. Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di delibere afferenti modifiche dello statuto.
Ogni socio ha diritto a un voto deliberativo. L’Assemblea delibera, in sede ordinaria, con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci intervenuti e, in sede straordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo; sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri; sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti e sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio o riservati alla sua competenza dal presente statuto. E’ pure competente, in via esclusiva, a dichiarare l’indegnità del socio ai sensi dell’art. 9 del presente statuto L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in subordine da persona designata dall’Assemblea medesimo Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, rinnovato ogni cinque anni. I consiglieri sono eletti dall’Assemblea; debbono essere soci.Tutti i Consiglieri sono rieleggibili. L’Ufficio del Consigliere è integralmente gratuito. In caso di dimissioni o di morte di un Consigliere, il Consiglio procederà alla sostituzione nella sua prima riunione, chiedendo la ratifica alla prima assemblea dei soci. La scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno (fra i Consiglieri soci) un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica 5 anni. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle delibere del Consiglio, assume in caso di urgenza ogni provvedimento di competenza del Consiglio, riferendo a quest’ultimo, per l’eventuale ratifica, nel più breve termine; presiede l’assemblea dei soci. L’Ufficio di Presidente del Consiglio e quello di Vice Presidente sono interamente gratuiti. Il Consiglio può nominare un Presidente onorario, che partecipa alle riunioni con diritto di voto. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri, od anche fra altre persone, un suo Segretario; e può revocarlo. Nomina e revoca i dipendenti dell’Associazione.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno prima dell’assemblea annuale. L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche via fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o via fax o e-mail, almeno un giorno prima della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri, Per la validità delle sue deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio ha più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni e, fatte salve soltanto le competenze specificatamente riservate dal presente statuto ad altri organi dell’Associazione.Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio e firmate dal Presidente partecipa per l’Associazione alla relativa stipula Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
L’Assemblea ed il Consiglio, per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione, si avvalgono dell’opera, prestata in ogni caso a titolo gratuito, dei soci, come pure l’opera, anch’essa prestata di regola a titolo gratuito, di consulenti esperti nel campo scientifico e medico e di ogni altro consulente o collaboratore.
I bilanci consuntivo e preventivo sono controllati da un Collegio di tre revisori, eletti dall’Assemblea, il quale ha la stessa durata in carica prevista per il Consiglio di Amministrazione dall’ art. 14 del presente statuto. Esso riferisce all’Assemblea ogni volta che questa è convocata per l’esame dei bilanci. Può ispezionare tutti gli atti e documenti dell’Associazione, L’Ufficio di Revisione è interamente gratuito.